1. Al fine di garantire un adeguato livello di professionalità del personale operante presso i musei scientifici inseriti nel catalogo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e in attuazione dei compiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettere a) e b), il consiglio scientifico dell'Osservatorio promuove opportuni programmi di formazione e di aggiornamento professionali.
2. La copertura degli oneri relativi alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1 è posta a carico del fondo di sostegno di cui all'articolo 7.